CONTRIBUTI AI COFIDI PER GARANZIE IN FAVORE DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PMI
P.O. FESR 2007/2013 – Asse VI. Linea di Intervento 6.1. azione 6.1.6. Atto Dirigenziale n. 73 del 9 agosto 2012. “Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie”.
SOGGETTI AMMISSIBILI
Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003 (Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro. Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro). I Destinatari all’atto della presentazione della domanda di agevolazione devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia e possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Aiuti
Gli aiuti, esclusivamente per investimenti iniziali, possono essere concessi a norma del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione e del Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011, che riguardano le garanzie su prestiti finalizzati agli investimenti iniziali, ove l’importo massimo garantito dei prestiti sottesi sia superiore a 1.000.000,00 di euro ed inferiore a 2.500.000,00 euro per impresa.
Oggetto della garanzia
Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a:
a) Investimenti;
b) Riequilibrio finanziario attraverso la trasformazione delle linee di credito a breve termine in linee di credito a medio – lungo termine, ed attraverso la capitalizzazione aziendale;
c) Attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine).
Spese Ammissibili
Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui alle lettere b) del paragrafo precedente è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato rimuova i vincoli di accesso al credito e ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura finanziaria dell’impresa e dall’altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico – patrimoniali dell’impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.
Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:
a) attivi materiali:
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell’investimento in attivi materiali;
opere murarie e assimilate;
infrastrutture specifiche;
acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
b) attivi immateriali: acquisto di servizi di consulenza specifica;
costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.
Importo del finanziamento
Con riferimento ai contributi concessi a norma del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione e del Regolamento della Regione Puglia n. 2 del 31 gennaio 2012, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis):
– garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, l’importo garantito dei prestiti sottesi non deve superare 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
– garanzia su prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario, l’importo garantito dei prestiti sottesi non deve superare 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
– garanzia su prestiti finalizzati all’attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine), l’importo garantito dei prestiti sottesi non deve superare 400.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 200.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
Con riferimento ai contributi concessi a norma del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione e del Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011, che riguardano le garanzie su prestiti finalizzati agli investimenti iniziali, l’importo massimo garantito dei prestiti sottesi deve essere superiore a 1.000.000,00 di euro ed inferiore a 2.500.000,00 euro per impresa.
Gli aiuti danno luogo ad un’intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione.
Durata del finanziamento
La durata delle operazioni garantite non potrà essere successiva al 31.12.2025.
La garanzia non può superare l’80% del prestito concesso all’impresa dall’Istituto di Credito.
per maggiori dettagli scrivi a info@costruiresviluppo.it